I percorsi di Giustino Fortunato

date

1880

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AA. VV. [tra cui G. Fortunato]

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Nuova circoscrizione del Comune di Atella - Aggregazione del Casale di Sterpito al Comune di Avigliano

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  • Fa parte di: "Pagine e ricordi parlamentari", Firenze, Vallecchi, 1920, pp. 183-186.

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RELAZIONE DELLA COMMISIONE DELLA CAMERA, COMPOSTA DE’ DEPUTATI NANNI presidente, FORTUNATO SEGRETARIO, BROCCOLI, DELLA ROCCA, CERULLI, BUONAVOGLIA, CORREALE, LACAVA E IMPERATRICE relatore.

Signori! Il comune di Avigliano in Basilicata è de’ più industriosi ed agricoli della provincia. E da ciò traggono origine le diverse borgate disperse nel suo territorio coi nomi di Castello, Filiani, Frusci, Giuliani, Lagopesole, Possidente, Sant’Ilario e Sterpito, le quali, surte con la costruzione di umili capanne sui campi del lavoro, vi raggruppano più o meno stabilmente, in altrettante colonie, i coltivatori dei terreni, occupati di conto proprio o di altrui; pur conservando saldi ed inalterati quei cittadini i rapporti di civile consorzio col comune nativo o di origine.

La più popolosa di queste colonie agricole, che prende il nome di borgata Sterpito dalla natura selvaggia del luogo, sull’estremo limite del territorio Aviglianese e di Atella, trovandosi a far parte della circoscrizione amministrativa giudiziaria di quest’ultimo comune, ha, con voti perenni, manifestato l’irresistibile bisogno morale e materiale di essere ricongiunta alla madre patria Avigliano, sia per le relazioni naturali di nascita o di origine, mantenute vive dalle memorie, dagli affetti e dal focolare degli avi, sia pel turbamento gravissimo che quotidianamente deplorasi per gli atti imprescindibili dello stato civile, e per ogni altro rapporto amministrativo e contenzioso, che gli abitanti sono costretti di assolvere, con strade impervie e un fiume a guado, nelle sedi più lontane del comune di Atella (11 chil.), della pretura di Rionero (17 chil.), tribunale e sotto-prefettura di Melfi (26 chil.), anzicché con via rotabile nelle sedi più prossime del comune e della pretura di Avigliano (7 chil.) e del tribunale e prefettura di Potenza (22 chil.)

A far cessare questo insopportabile ostracismo dalla patria di origine, gli abitanti di Sterpito, a mezzo di tutti gli elettori amministrativi del luogo, si avvisavano di volgere istanza al governo del Re, nel maggio 1879, perché, ai sensi dell’art. 15 della legge comunale e provinciale, avesse provveduto con decreto reale all’implorato distacco, rilevando espressamente «che Aviglianesi per nascita e per domicilio, niente li univa ad Atella fuorché l’occupazione di un lembo di territorio, senz’avere in quel comune alcun interesse né rapporto di parentele; mentre che invece, oltre la origine, avevano in Avigliano case di abitazioni, vigneti, terreni e vincoli di parentele, che li tenevan sempre ad esso moralmente congiunti».

E queste voci affannose trovavano legittimo ascolto presso i Consigli municipali di Avigliano e di Atella, ed il Consiglio provinciale di Basilicata.

Il Consiglio comunale di Avigliano, con deliberazione 16 dicembre 1879, accettava unanime l’aggregazione degli Sterpitani, riconoscendo «che vi avevano il nascimento, o l’origine, le abitazioni ed il parentado, e che a ciò si aggiungeva la maggiore vicinanza e la più facile viabilità; onde solo un errore amministrativo del Governo anteriore aveva potuto aggregarli ad un comune più lontano ed estraneo».

Il Consiglio municipale di Atella, con la deliberazione 16 marzo 1880, ad unanimità di voti non solo aderiva al distacco, ma si dimostrava interessato quasi a disgravarsi di un peso. «Considerando», esso diceva, «dietro maturo esame e discussione tenuta sull’oggetto, che la borgata Sterpito costituisce un aggregato di case poste nel tenimento di Atella per bisogni agricoli, priva di beni patrimoniali e demaniali, e senza aver conferito nella comunità alcun territorio particolare, delibera di aderire a che gli abitanti della frazione Sterpito siano sottratti alla giurisdizione amministrativa di questo comune, e invece aggregati a quella del comune di Avigliano».

E finalmente in consiglio provinciale, nella tornata 25 settembre 1880, votava ed approvava un ordine del giorno, col quale «aderendo alla richiesta segregazione ed aggregazione, faceva voti al governo del Re, perché promuovesse il decreto di aggregamento al comune di Avigliano».

Ma il Governo del Re non potette né poteva soddisfare la petizione di quegli abitanti. Imperciocché la legge 20 marzo 1865, relativa all’unificazione amministrativa del regno, con gli articoli 2 e 3, limitava a tutto quell’anno la facoltà al Governo di «introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle province e dei circondari i mutamenti dettati da evidente necessità, etc.». E le proroghe delle quali è parola nelle leggi 18 agosto 1870, 29 giugno 1875 e 30 giugno 1880, riguardavano unicamente gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, circa, cioè, al potersi con decreto reale provvedere all’unione di più comuni, o alla elevazione di una borgata o frazione in comune: ipotesi diverse dall’attuale.

Ed ecco perché, o signori, sorgeva la necessità di tradurre in proposta di legge i voti ed i bisogni degli agricoltori di quel casale. Tale proposta, sottoscritta dai rappresentanti politici dei due comuni di Avigliano e di Atella, veniva presa in considerazione dalla Camera il Iº febbraio, con l’adesione del Governo, e poscia meritava il favorevole suffragio degli uffici.

Il compito dunque della giunta si rendeva assai facile.

Di fronte al concorde consenso dei due comuni interessati, e del Consiglio provinciale; nella evidenza indiscutibile delle ragioni morali e locali, che sostengono i voti degli abitanti di Sterpito, di essere ricongiunti alla loro patria di origine; in vista della inesistenza di qualsiasi reclamo in contrario; quando, infine, nessuna alterazione sarà per derivare né al patrimonio del comune di Atella né alla integrità della rappresentanza amministrativa dell’uno e dell’altro comune, la Giunta, assolvendo il mandato ricevuto, non ha dubitato chiedervi unanime l’accoglimento del disegno di legge, che ha l’onore di sottoporre al suffragio della Camera.

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