
Storia dello “Studium” di Napoli in età sveva
date
1224 giugno 5, Siracusa
title
Doc. 1 Traduzione
summary
Studium napoletano appena istituito, garantendo la presenza di insigni maestri, come
La fondazione dello Studium di Napoli: note sulle circolari del 1224 e del 1234, «Atti dell’Accademia Pontaniana», n. ser., 42 (1993), pp. 179-197.
bibliography
- Fulvio Delle Donne. 1224, Federico II. La fondazione della più antica università statale della storia. Napoli: Università degli studi di Napoli Federico II, 2022, pp. 19-21.
teibody
Historia Diplomaticacit., II, p. 450; e da Torraca,
Le originicit., p. 5.
Col favore di Dio, grazie al quale viviamo e regniamo, cui offriamo ogni nostro atto, cui attribuiamo ogni cosa da noi compiuta, desideriamo che in ogni parte del nostro Regno molti diventino savi e accorti attingendo alla fonte delle scienze e a un vivaio di saperi, e che essi, resi avveduti grazie allo studio e all’osservazione del diritto, servano il giusto Dio, al cui servizio sono tutte le cose, e siano graditi a noi per il culto della giustizia, ai cui precetti ordiniamo a tutti di obbedire.
Disponiamo perciò che nell’amenissima città di
Intendiamo poi provvedere al bene di questo nostro stato mentre con la grazia del nostro speciale affetto curiamo i vantaggi dei sudditi, i quali, come si conviene, resi edotti, possano essere animati da una bellissima speranza ed attendere, con spirito pronto, molti beni; dal momento che non può essere sterile l’acquisizione della bontà, a cui fa seguito la nobiltà, a cui sono preparate le aule dei tribunali, a cui tengono dietro le ricchezze, a cui si accompagnano il favore e la grazia dell’amicizia. Inoltre, invitiamo al nostro servizio gli studiosi, non senza grandi meriti e lodi, e a loro senza dubbio affideremo il governo della giustizia una volta che siano diventati abili nell’assiduo studio del diritto.
Dunque siano felici e pronti agli insegnamenti gli scolari che desiderano a essi essere incitati; a questi concediamo di venire a vivere in quel luogo dove ogni cosa è in abbondanza, dove le case sono sufficientemente grandi e spaziose, dove i costumi di tutti sono affabili e dove si trasporta facilmente per mare e per terra quanto è necessario alla vita umana; per questi noi stessi procuriamo ogni cosa utile, offriamo buone condizioni, ricerchiamo maestri, promettiamo beni e, a quelli che ci sembreranno degni, offriremo premi. Costoro, ponendoli sotto lo sguardo dei genitori, liberiamo da molte fatiche, sciogliamo dalla necessità di compiere lunghi viaggi, quasi pellegrinaggi. Costoro proteggiamo dalle insidie dei briganti e quelli che venivano spogliati dei beni e delle ricchezze mentre percorrevano lunghi tratti di strada, gioiscano del fatto che, grazie alla nostra liberalità, potranno raggiungere le loro scuole con minori spese e minore strada. Tra i maestri che abbiamo deciso di assegnare alla scuola, annovereremo
Vogliamo, dunque, e ordiniamo a tutti voi che governate le province e presiedete alle amministrazioni di far sapere dappertutto e pubblicamente tutte queste cose e comandiate, sotto pena della persona e dei beni, che nessuno studente osi uscire dal Regno per ragioni di studio, né alcuno osi apprendere o insegnare altrove all’interno del Regno; e che, tramite i genitori, imponiate a coloro che si trovano presso le scuole fuori del Regno, sotto la già detta pena, di tornare per la prossima festa di s. Michele. Le condizioni che offriamo agli studenti sono queste: in primo luogo che nella detta città ci saranno dottori e maestri in ogni facoltà. Gli studenti, poi, da qualsiasi posto provengano, siano sicuri di soggiornare, stare e tornare non avendo a patire alcun danno tanto nella persona quanto nei propri beni. I migliori alloggi esistenti nella città saranno dati in affitto agli scolari dietro corresponsione di due once d’oro al massimo, e tale importo non sarà superiore. Tutti gli alloggi saranno fittati per una somma non superiore a quella detta e fino all’ammontare di essa in base alla stima fatta da due cittadini e due studenti. Saranno fatti prestiti agli studenti, in base alle loro necessità, da coloro che sono designati a ciò dietro consegna in pegno dei libri, che saranno restituiti provvisoriamente ricevendo la garanzia degli altri studenti. Lo studente che riceverà il prestito, però, non si allontanerà dalla città fino a quando non avrà estinto il debito o non avrà riconsegnato i pegni a lui affidati in via provvisoria: o il debito sarà estinto da lui o avrà soddisfatto il creditore in altro modo. Detti pegni non saranno richiesti dai creditori fino a quando lo studente abbia intenzione di rimanere nello Studio. Nelle cause civili tutti dovranno comparire dinanzi ai loro maestri e dottori. Per il grano, il vino, la carne, il pesce e le altre cose di cui necessitano gli studenti, non fissiamo alcuna norma dal momento che la provincia ha abbondanza di tutto ciò, e tutto sarà venduto agli studenti così come ai cittadini e come è venduto in tutto il territorio.
Invitandovi, dunque, a così grande e lodevole opera e impegno di studio, vi promettiamo di rispettare le condizioni proposte, di onorare le vostre persone e di ordinare universalmente che da tutti siate onorati.
Roffredo Epifanio da Benevento, «Studi Medievali», 3 (1908), pp. 230-287; inoltre M. Bellomo,
Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma?, in
Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d’Italia, cur. M. Bellomo, I, Catania 1985, pp. 135-181. Riguardo alla sua presenza presso lo
Studium diNapoli
cfr. E.M. Meijers,
Juris interpretes saec. XIII, Napoli 1925, pp. XIII-XIV. Bisogna, tuttavia, fare presente che per il nome di questo maestro, così come anche per quello successivo, sussiste molta discordanza nella tradizione dei testimoni: cfr. anche Huillard-Bréholles,
Historia diplomatica cit., II, p. 451, nota b. Le discordanze nella ricorrenza dei nomi, così come la presenza di differenti iniziali riportate da molti codici per indicare i nomi, o i puntini sospensivi che, più sotto, sostituiscono i nomi stessi, sono spiegabili col fatto che questo documento venne utilizzato come modello retorico e inserito in raccolte di dictamina.
Juris interpretescit., pp. 1-75; inoltre I. Walter,
Benedetto da Isernia, in
Dizionario Biografico degli Italiani, 8, Roma 1966, pp. 432-433; F. Martino,
Una “ignota” lettura toscana di Benedetto d’Isernia. Nuove indagini sul manoscritto Laurenziano Plut. 6 sin. 3, «Quaderni catanesi di studi classici e medievali», 14 (1985), pp. 433-453. Su
Petrus de Hibernia, «Sitzungsberichte der Bayer. Akademie der Wissenschaften. Pilos. - philol. und hist. Kl.», (1920/8); M. Grabmann,
Mittelalterliches Geistesleben, München 1926, pp. 246-265; J.A. Weisheipl,
Tommaso d’Aquinocit., pp. 22-23; Petrus de Ybernia,
Expositio et quaestiones in Aristotelis librum de longitudine et brevitate vitae, ed. M. Dunne, Louvain-la-Neuve - Paris 1993; M. Dunne,
Peter of Ireland, the university of Naples and Thomas Aquinas’ early education, «Yearbook of the Irish Philosophical Society», (2006), pp. 84-96. Va segnalato, comunque, che nella versione della lettera fornita da
Datato a
(Traduzione italiana di Fulvio Delle Donne)
notes alpha
notes int