Storia dello “Studium” di Napoli in età sveva

date

[1252-1253?]

title

Doc. 17

summary

Mandato per il giustiziere di Terra di Lavoro riguardante la concessione di licenze per l’insegnamento in scuole locali.

Per la datazione ci si è basati sulla constatazione che il mandato dovette essere emesso da Corrado, in quanto si fa riferimento a Salerno come sede dello Studium generale. Più specificamente, si è pensato che esso possa anche essere del 1253, perché nei docc. 13 e 14 (databili al 1252) non si vietano le scuole locali: quindi, questo provvedimento potrebbe essere contemporaneo al doc. 15, del 1253, anno in cui Corrado mostra un ulteriore interesse per lo Studium. In ogni caso, appaiono assolutamente non condivisibili le motivazioni esposte in BF 4680, che, facendo riferimento soprattutto alle edizioni in cui la sede dello Studium sarebbe Napoli, fanno risalire il documento al 1258, anno in cui, secondo BF, anche Manfredi vietò le scuole locali.

bibliography

  • Ed. di riferimento: Delle Donne 2010, doc. 16 pp. 121-122
  • Ed. precedenti: Epist., III 13; HB, II, p. 453
  • Regesti: BF 4680; Z 4680
  • Mss.: B, c. 50v; B2, c. 80r; C, c. 44v; C2, c. 108v; I, c. 32v; M, c. 32r; N, c. 35r; O, c. 100v; O2, c. 105r; P, c. 84r; V, c. 81r; V2, cc. 14v -15r; Z, c. 1r-v

teibody

Iustitiario Terre Laboris ut non impediat magistros regentes particulariter in grammatica occasione studii generalis.

Etsi ad perfectionem studii generalis, quod nuper in civitate Salernitana consulte providimus reformandum, particularia studia ubique per regnum mandaverimus interdici, nostre tamen intentionis non fuit sic loca quelibet depauperare doctoribus, ut artis saltem grammatice rudimenta novitiis velut lactantis matris ubera famelicis infantibus precidantur, sed ad illos tantum extendi volumus nostre serenitatis edictum, qui auditoribus suis, ruditate deposita, in facultatibus aliis ingenia potiora petentibus, cibos iam possint scientie solidos ministrare.

Propter quod fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus magistris quibuslibet, qui per terras iurisdictionis tue pueros in artis grammatice primitiis edocent, nullam occasione predicta molestiam inferas, sed particularia eorum regere studia sine impedimento quolibet patiaris.

La scelta editoriale di mettere a testo il riferimento a Salerno invece che a Napoli è stata dettata dalla constatazione che il ms. P (l’unico che riporta la lezione «Salernitana») offre una redazione generalmente molto vicina a quella originaria, in quanto esso fu esemplato su una raccolta di documenti approntata nella cerchia di Nicola da Rocca: l’indicazione errata della rubrica, che fa riferimento a Federico II, risulta aggiunta successivamente. Del resto, tale divieto risulta strettamente connesso con il documento seguente, che è proprio una lettera di Nicola da Rocca. Sul motivo per cui il documento viene indirizzato al giustiziere di Terra di Lavoro, zona in cui era florida la tradizione degli insegnamenti grammaticali e retorici, cfr. supra, pp. 32 ss. Non è possibile stabilire chi sia il giustiziere destinatario del documento.

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